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Immagine Videosorveglianza: le indicazioni del garante della privacy | VIS Group

Videosorveglianza: le indicazioni del garante della privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato sul proprio sito web (www.garanteprivacy.it/FAQ) alcuni chiarimenti, di seguito analizzati, in merito al trattamento dei dati personali nell’ambito dell’installazione di impianti di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici e privati, aggiornando così l’ultimo suo provvedimento in materia che risaliva al 2010.

AUTORIZZAZIONE
Non è prevista alcuna autorizzazione da parte del Garante per installare tali sistemi.

INFORMATIVA
Gli interessati devono sempre essere informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, anche in occasione di eventi e spettacoli pubblici (ad esempio, concerti, manifestazioni sportive) e a prescindere dal fatto che chi tratta i dati sia un soggetto pubblico o un soggetto privato. L’informativa può essere fornita utilizzando un modello semplificato (anche un semplice cartello), che deve contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità perseguita. Il modello può essere adattato a varie circostanze (presenza di più telecamere, vastità dell’area oggetto di rilevamento o modalità delle riprese). L’informativa va collocata prima di entrare nella zona sorvegliata. Non è necessario rivelare la precisa ubicazione della telecamera, purché non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza e sia chiarito in modo inequivocabile il contesto della sorveglianza. L’interessato deve poter capire quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario.

CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI
Le immagini registrate non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite. Spetta al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Ciò salvo che specifiche norme di legge non prevedano espressamente determinati tempi di conservazione dei dati (si pensi, ad esempio, all’utilizzo da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al
pubblico per la tutela della sicurezza urbana. In tal caso, la conservazione è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione).
In via generale, gli scopi legittimi della videosorveglianza sono spesso la sicurezza e la protezione del patrimonio. Solitamente è possibile individuare eventuali danni entro uno o due giorni.
Tenendo conto dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, i dati personali dovrebbero essere – nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici) – cancellati dopo pochi giorni, preferibilmente tramite meccanismi automatici.

Quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto (soprattutto se superiore a 72 ore), tanto più argomentata deve essere l’analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione. Ad esempio, normalmente il titolare di un piccolo esercizio
commerciale si accorgerebbe di eventuali atti vandalici il giorno stesso in cui si verificassero. Un periodo di conservazione di 24 ore è quindi sufficiente. La chiusura nei fine settimana o in periodi festivi più lunghi potrebbe tuttavia giustificare un periodo di conservazione più prolungato.

SEDI DI LAVORO
Il datore di lavoro pubblico o privato può installare un sistema di videosorveglianza nelle sedi di lavoro esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, nel rispetto delle altre garanzie previste
dalla normativa di settore in materia di installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (art. 4, Legge n. 300/1970).